La pensione di reversibilità è una prestazione riconosciuta dal l’INPS agli eredi, quando viene a mancare il lavoratore o il pensionato.
Questa prestazione è riconosciuta in base al rapporto familiare con il defunto, considerando una percentuale della pensione che avrebbe percepito o percepiva il lavoratore in vita.
Ad esempio il coniuge superstite senza figli, ha diritto al 60% della pensione di reversibilità. Se invece, c’è un figlio con un’età massima di 26 anni studente e a carico, spetta l’80%, non c’è limite di età per i figli invalidi. Infine, al coniuge con due figli, spetta il 100% della pensione di reversibilità. Queste percentuali restano confermate anche nel 2025.
La prestazione di reversibilità prevede dei limiti di reddito, che al superamento prevedono una riduzione dal 25 al 50% dell’importo pensinistico. Non si presentano problemi sulle pensioni minime in quanto sono sotto il tetto previsto per la decurtazione dell’assegno. A condizione che l’interessato non abbia altri redditi, in questo caso dovrà verificare se sommando tutti i redditi non supera la soglia prevista per la riduzione della pensione di reversibilità.
La prestazione di reversibilità si adegua ogni anno in base all’indice ISTAT per stabilizzare gli importi per effetto dell’inflazione.
Per il 2024 e fino a nuova comunicazione INPS, le regole e le soglie di reddito sono le seguenti: entro il limite di reddito di 23.345,79 euro l’assegno non subisce nessun taglio; per i redditi compresi tra 23.345,79 e 31.127,72 euro, l’assegno subisce una decurtazione del 25%; per i redditi tra 31.127,72 e 38.909,65 euro.
Si precisa che questi limiti di reddito sono legati alla pensione minima, che si rivaluta ogni anno sulla base dell’inflazione media registrata nell’ultimo anno. Nel 2024 l’inflazione è stata pari al 5,4% con una pensione minima di 598,61 euro. A partire dal 2025 i nuovi limiti di reddito dovrebbero essere fissati nel modo seguente: reversibilità totale per i redditi che non superano i 23.579,22 euro; taglio del 25% sui redditi compresi tra 23.579,22 e 31.438,96 euro; taglio del 405 per i redditi compresi tra 31.438,96 e 39.298,70 euro; taglio del 50% per i redditi che superano 39.298,70 euro.
Restano invariate le percentuali che danno diritto al pensionamento in base al grado di parentela del defunto. Nello dettaglio: 60% della pensione goduta del titolare al coniuge superstite; al figlio spetta il 70% in qualità di unico superstite; nel caso di due figli senza coniuge superstite spetta l’80% della pensione del genitore deceduto; in caso di tre o più figli in assenza del coniuge, spetta il 100% della pensione.
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